C.D.S. : MULTE
A tutti è capitato, almeno una volta (magari una sola..), di essere destinatario di una cartella di pagamento da parte di unagente della riscossione (es. Agenzia delle Entrate e Riscossione). Purtroppo, quando arriva una cartella di questo tipo significa che dobbiamo pagare qualcosa: una multa per violazione del Codice della Strada, per esempio. Cosa si può fare per non pagare? I rimedi a disposizione del cittadino sono essenzialmente tre e variano a seconda del motivo per il quale si vuole contestare la cartella di pagamento e del momento in cui si impugna latto. Il primo rimedio è lopposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e ss della L. 689/1981 (ora D.lgs 150/2011) esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è emessa senza essere preceduta dalla notifica dellordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento. Infatti, la notifica del verbale di accertamento (la multa) deve avvenire entro un determinato limite di tempo, stabilito dallart. 201 CdS in 90 giorni dallaccertamento della violazione (qualora non sia stato possibile eseguire immediatamente la contestazione). Vi è, infine, un altro periodo di tempo che potrebbe rivelarsi utile ai fini dellopposizione: lart. 209 CdS stabilisce infatti che il diritto di riscuotere le somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Ciò significa che, seppur avessimo ricevuto la notifica del verbale nei 90 gg dalla commissione dellillecito, lamministrazione ha tempo cinque anni per chiederci di pagare quanto dovuto e se non rispetta questo termine, allora il suo diritto di riscuotere le somme è da considerarsi prescritto e nulla più gli sarà dovuto. Il secondo rimedio è lopposizione allesecuzione, regolato dallart. 615 c.p.c., esperibile qualora lesecuzione sia stata attivata ma ancora non iniziata. Con tale rimedio viene contestata la legittimità della iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, la quale può avvenire in due casi: qualora manchi del tutto un titolo legittimante liscrizione stessa od ancora vi sono stati fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Il terzo ed ultimo rimedio è lopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. esperibile nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Qui, diversamente dal rimedio precedente, lesecuzione è già iniziata. Tale rimedio è utilizzabile qualora si contesta la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento esecutivo esattoriale, compresi i vizi attinenti la notifica della cartella e degli avvisi di mora. Pertanto, qualora dovessimo essere destinatari di una cartella di pagamento è bene controllare che la stessa sia in regola con tutti i suoi requisiti, di notifica, di legittimità e di forma. Diversamente bisogna subito impugnare il provvedimento per evitare di pagare somme non dovute.