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06-03-2025
Mediazione
Improcedibilità della domanda
La mediazione civile e commerciale, introdotta dal D.lgs 28/2010, consiste in una procedura stragiudiziale ed informale di risoluzione dei conflitti in cui un terzo, il mediatore, neutrale, imparziale, indipendente e competente, assiste le parti facilitandone la comunicazione, individuandone gli interessi ed aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente. Non ci sono formalità procedurali: depositata l′istanza all′Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, la conciliazione può coinvolgere diritti od aspetti non esposti nella domanda introduttiva, e può essere estesa anche a terzi chi non siano legittimati in senso stretto. La mediazione può essere: facoltativa: quando le parti liberamente decidono di accedervi obbligatoria: espressamente prevista dalla legge (per le materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziario) o da una fonte contrattuale; demandata: attivata su impulso del giudice. Dalla sua introduzione, la mediazione ha visto sempre più ampliarsi la propria area di competenza divenendo (in alcuni casi) elemento di procedibilità della domanda. Ciò vuol dire che se non esperita o esperita in malo modo, il giudice dovrà dichiarare improcedibile la domanda ed estinguere così il giudizio. Per meglio comprendere come ciò possa accadere nella realtà, si riporta una sintesi di un caso allattenzione dello studio legale. A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società finanziaria, il giudicante emetteva ordinanza per l′espletamento del tentativo di mediazione fissando per il prosieguo dopo circa 4 mesi; l′opposta società, adiva l′organismo di mediazione tre giorni prima dell′udienza fissata dal giudicante; l′organismo prescelto, evadeva la richiesta fissando il primo incontro due giorni prima della fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c. e nell′assenza della parte invitata (opponente), rinviava l′incontro dopo circa 30 giorni; quindi l′opposta all′udienza fissata per la verifica dell′espletamento del tentativo di mediazione, produce il verbale di fissazione e di rinvio dell′incontro in mediazione chiedendo l′applicazione della clausola della provvisoria esecuzione del gravata decreto monitorio; parte opponente nell′opporsi a tale richiesta, evidenziava l′irritualità del primo incontro in mediazione non essendo stato rispettato il termine minimo a comparire di 20 giorni liberi fissata dal correttivo Cartabia; il Tribunale di S.Maria C.V. con la sentenza recante nr. 281/2025 R.S. accoglieva l′eccezione sollevata e statuiva In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l′utile esperimento, entro l′udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l′accordo>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40035 del 14/12/2021). Nel caso in esame, codesto giudicante assegnava termine di gg 15 per l′attivazione della mediazione con provvedimento del 09.07.2024 e fissava nuova udienza per il 12.11.2024, pertanto, sarebbe stato onere dell′opposta attivare utilmente la mediazione entro il 12.11.2024. L′opposta, invece, avanzava istanza di mediazione solamente in data venerdì 8 novembre 2024 avanti l′Organismo XXXXX, che fissava l′incontro per il lunedì successivo ovvero per il giorno 11 novembre 2024 alle ore 16.00, ma il mediatore, vista la mancata partecipazione di XXX (opponente), fissava un nuovo primo incontro per il giorno 14/01/2025 ore 15:30. Secondo la prospettazione di parte opposta, essendo stato fissato il primo incontro per il giorno 11.11.2024, quindi in data antecedente all′udienza di rinvio, prevista per il 12.11.2024, la mediazione dovrebbe intendersi esperita in tempo utile e quindi dovrebbe ritenersi assolta la condizione di procedibilità. In realtà, codesto giudicante deve dissentire da quanto ritenuto dal legale dell′XXX (opposta), in quanto si ritiene che, nel caso in esame, il primo incontro, fissato per l11.11.2024, non possa qualificarsi come utile esperimento della mediazione e a dimostrazione di ciò, lo stesso mediatore ha ritenuto opportuno fissare non un secondo incontro, ma un nuovo primo incontro proprio perché il termine a comparire non era idoneo a consentire una partecipazione effettiva/utile della parte. Tra l′altro, la riforma Cartabia è intervenuta sul punto all′art. 8, comma 6, del D.Lgs. 28/2010, dove si legge, proprio in riferimento alla data del primo incontro, che: [] il responsabile dell′organismo [] fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. È evidente come nel caso in questione, non essendo stato rispettato il termine a comparire, la mediazione non possa ritenersi utilmente esperita prima della data di udienza, con invitabile pronuncia di improcedibilità Per cui dichiarava la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e per l′effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condannava controparte alle spese e competenze legali.