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02-09-2024
Indennità di accompagnamento
Diritto del Lavoro
L′indennità di accompagnamento è stata istituita con una legge del 1980 e spetta agli invalidi civili totali, cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. Questa indennità viene concessa se, a causa della minorazione fisica o psichica, l′invalido si trova nella impossibilità di deambulare senza l′aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di una assistenza continua. L′indennità di accompagnamento, così come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche . In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all′INPS, quella comprovante la minorazione, deve avere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito persona impossibilitata a deambulare senza l′aiuto permanente di un accompagnatore oppure che è persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall′INPS. Tuttavia l′Istituto a volte compie degli errori non riconoscendo meritevole della misura assistenziale un soggetto che in realtà ha tutti i requisiti previsti dalla legge. E cosa fare in questi casi? Semplice, impugnare il provvedimento di diniego nel termine di 6 mesi dalla ricezione dello stesso. Ed è ciò che ha fatto un cliente dello studio che si è visto negare il riconoscimento dell′indennità di accompagnamento nonostante il verbale della commissione medica lo reputasse (testualmente) "INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti proprio della sua età (L 509/88, 124/98) grave 100%. L′avv. Madonna Giuseppe ha, pertanto, impugnato tale nefasto provvedimento dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale competente per territorio e quest′ultimo con decreto di omologa del 28/04/2024 ha concesso l′indennità di accoglimento con decorrenza dalla domanda amministrativa, condannando l′INPS anche al pagamento delle spese di giudizio. Pertanto, anche gli Enti commettono degli errori e di fronte a ciò non bisogna perdersi d′animo ma occorre rivolgersi al giusto legale... come ha fatto tale nostro ultimo cliente. Lo studio legale Madonna è sempre dalla parte del cittadino!